Statuto del Comune di Pantigliate

Ultima modifica 16 febbraio 2024

Lo Statuto del Comune di Pantigliate è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2000 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 18/07/2013 e n. 41 del 22/11/2013.


ELEMENTI COSTITUTIVI

 

ART. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Pantigliate è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

 

ART 2 - Finalità

1. Il Comune promuove e garantisce lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione della Repubblica. Favorirà ogni iniziativa atta a salvaguardare i diritti fondamentali della persona umana, in particolare il diritto alla vita e il diritto alla dignità della persona. In tal senso il Comune ispirerà la propria azione amministrativa al fine di tutelare ed aiutare la vita in tutte le sue fasi: da quella nascente fino alla morte, secondo modalità che sono proprie per ognuna di esse. Un’attenzione particolare è rivolta alla promozione della famiglia quale luogo dove la vita naturalmente si accende, si sviluppa, si spegne e dove trovano accoglienza e cura il bambino handicappato, l’anziano, il malato.

2. Il Comune promuove il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro e favorisce l'integrazione nella comunità locale di persone e gruppi di diverse realtà culturali ed etniche ispirando la propria azione al principio della solidarietà. Esso promuove l'educazione alla mondialità delle nuove generazioni e un concetto di solidarietà che partendo dalla comunità locale si proietta ai livelli più elevati, fino a raggiungere il piano internazionale, interagendo nel contesto internazionale caratterizzato da fenomeni di globalizzazione delle comunicazioni, dell'economia e dalla mobilità di grandi masse di persone.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione delle risorse della comunità. In questa sua azione ne valorizzerà la tradizione, intesa come insieme di valori sociali, di sensibilità culturali e religiose, salvaguarderà il territorio e l'ambiente naturale per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Esso, nei confronti di enti, organizzazioni ed associazioni, ispira la propria azione al principio della sussidiarietà cercando di valorizzarne gli scopi positivi per la comunità, per i quali si sono costituite, e di favorirne ogni azione volta al bene e alla crescita della comunità secondo i principi di equità, trasparenza e imparzialità.

4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune ispira la propria attività al principio volto ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. A tale scopo garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni, da esso dipendenti o partecipate.

 

ART. 3 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da un centro abitato e da insediamenti agricoli esterni ad esso.

2. Il territorio del Comune si estende per ha 573 confinante con i Comuni di Mediglia, Settala, Rodano, Peschiera Borromeo.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato attualmente in Piazza Comunale.

4. Le adunanze della Giunta Comunale si svolgono di norma nella sede comunale, le adunanze del Consiglio comunale si svolgono nella sala all'interno della Sede Comunale di P.zza Comunale, 10, con apposito atto deliberativo tali sedi potranno in futuro trovare diversa collocazione.

5. Presso la sede comunale è situato l 'Albo Pretorio per la pubblicazione di atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari comunali. Il messo comunale è responsabile delle pubblicazioni e ne cura la registrazione e l'archiviazione.

 

ART. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Pantigliate con lo stemma: semi partito troncato: nel primo d'argento alla pantera di rosso uscente dalla partizione: nel secondo bandato d'azzurro e d'argento di quattro pezzi; nel terzo di rosso a due spade d'argento poste in Croce di S. Andrea con le punte rivolte in alto. Ornamenti esteriori di Comune. Concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03 Luglio 1962, Reg. n. 5 Presidenza Fog.  N. 191.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

 

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

 

ART. 5 - Organi

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

 

ART. 6 - Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

 

ART. 7 - Competenze e attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto nelle norme regolamentari.

Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

Nella adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

 

ART. 8 - Sessioni e convocazioni

L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e di urgenza.

Durante l’anno il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte per l’adozione dei bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Almeno un’altra sessione, precedente l'adozione del bilancio preventivo, deve essere dedicata alla definizione degli indirizzi per l’adeguamento delle linee programmatiche del Sindaco e della Giunta, nonché alla loro verifica periodica. Per le sessioni ordinarie sono previsti cinque giorni liberi tra la notifica dell’avviso e la seduta, per quelle di urgenza 24 ore.

Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente che predispone l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme dell’apposito regolamento.

Per la validità delle sedute il quorum richiesto è sempre di metà dei consiglieri assegnati in prima convocazione e di almeno 6 degli stessi nelle successive.

 

ART. 9 - Presidente

Il Presidente del Consiglio comunale è eletto nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti. Risulta eletto il consigliere, ivi compreso il Sindaco, che ottiene il voto favorevole dei tre quarti e della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, rispettivamente in prima ed in eventuale seconda votazione, da tenersi in immediata successione

Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari per la programmazione del calendario dell'attività consiliare, secondo la disciplina regolamentare:

Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione:

Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi; Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

 

ART. 10 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti nominandone i Presidenti.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie cui competenza, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio più operazionale e le forme di pubblicità dei lavori e degli atti.

3. Il compito principale delle commissioni è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

 

ART. 11 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nelle votazioni per l’elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale onde indirizzare le notifiche di convocazione del Consiglio o anche di altra natura.

6. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati   e previa notifica all'interessato almeno dieci giorni prima.

 

ART. 12 - Gruppi consiliari

1 . Al l'atto dell'insediamento del Consiglio  comunale i Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo  quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione  al  Segretario comunale.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati   nei   consiglieri, non componenti la   Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

 

ART 13 -Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, quando non sia stato eletto il Presidente del Consiglio, e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3, Il Sindaco coordina  e  riorganizza,  sulla  base  degli  indirizzi  espressi dal  Consiglio  comunale e nell'ambito  dei criteri eventualmente indicati dalla  regione, gli  orari  degli  esercizi  commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili  territorialmente competenti  delle amministrazioni  interessate, gli orari di apertura al pubblico  degli uffici pubblici, posta e segreteria delle scuole, al  fine di armonizzare l'espletamento dei  servizi con le esigenze degli utenti.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché dai regolamenti comunali vigenti.

6. Il Sindaco ha potere di delega personale generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.

7. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale

8. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

 

ART. 14 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica
b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza,  connessi con  il  traffico  e/o con l'inquinamento  atmosferico  o  acustico, ovvero quando  a causa di  circostanze straordinarie  si  verifichino  particolari  necessità  dell'utenza, il Sindaco  può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei  pubblici  esercizi  e  dei servizi pubblici  nonché, d'intesa  con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati  nel territorio,  adottando i provvedimenti di cui  al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d 'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

 

ART. 15- Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali improntate ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. Collabora con il Sindaco nella stesura delle linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che lo stesso dovrà presentare al Consiglio entro un mese dalla elezione.

 

ART. 16 - Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nel rispetto delle Pari Opportunità e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. La revoca di uno o più assessori può essere disposta dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori per l'ordinaria amministrazione.

 

ART. 17 - Composizione e funzionamento

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della L. 148/2011, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori, nominati tra i cittadini, anche non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere, scelti in base a criteri di professionalità e capacità.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

4. Per la validità della seduta occorrerà la presenza della maggioranza dei componenti.

 

ART. 18 - Attribuzioni

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive nei confronti dello stesso.

2. È altresì competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabili ti dal Consiglio.

 

ART. 19 - Deliberazioni degli organi collegiali

1 . Gli organi collegiali deliberano validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando riguardino apprezzamenti o valutazioni previa richiesta di un consigliere approvata da almeno 1/5 dei presenti.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dallo stesso.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario.

 

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - UFFICI

 

ART. 20 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  Un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) L’analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato:
c) L’individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

 

ART. 21 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

ART. 22 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obbiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di  verificarne il conseguimento;  al  Direttore  ed ai funzionari  responsabili spetta, ai fini del persegui mento degli obiettivi  assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli  obiettivi più  operativi e la gestione amministrativa, tecnica  e contabile secondo principi di professionalità  e responsabilità.

L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

ART. 23 - Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto dei propri rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.  Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con i quali il Comune promuove l'aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza del l'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.

Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio del le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

 

ART. 24 - Direttore generale

Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.  In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata od unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

 

ART. 25 - Compiti del direttore generale

Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore generale sovraintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizi o che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.  La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

 

ART. 26 - Funzioni del Direttore generale

1. II Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolare;
b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l 'assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) Promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente:
j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

 

ART. 27 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

 

ART. 28 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1, I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici:
d) Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 40 della Legge 18.08.2000, n. 267;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) Forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) Rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il espletamento.

 

ART. 29 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 127/97.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

 

ART. 30 - Collaborazioni esterne

Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni   a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

ART. 31 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.L.vo n. 504/92.

 

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

 

ART. 32 - Segretario comunale

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalle contrattazione collettiva.  Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

 

ART. 33 - Funzioni del Segretario comunale

1. II Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando non sia nominato un Direttore Generale esterno.

 

ART. 34 - Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

 

CAPO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

 

ART. 35 -  Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure. Si informa altresì al principio di sussidiarietà valorizzando e supportando iniziative presenti nella comunità.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

 

ART. 36 -·Servizi pubblici comunali

II Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Attraverso forme appropriate, collettive ed aggregative, il Comune stimola e valorizza la partecipazione e la gestione diretta, da parte di cittadini ed utenti, di particolari servizi nell'ambito dello sport e tempo libero, della cultura, dell'ambiente e del volontariato sociale.

 

ART. 37 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

 

ART. 38 - Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l 'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

 

ART. 39 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. ll direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

 

ART. 40 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazioni, ivi le tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestionale o al controllo dell'istituzione.

 

ART. 41 - Società per azioni o responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

 

ART. 42 -  Convenzioni

1. Il Comune stipula apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

 

ART. 43 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41 2° comma del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

 

ART. 44 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,  l 'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle  azioni e per  determinarne i  tempi, le  modalità, il finanziamento ed ogni  altro  connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l 'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

 

CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ'

 

ART. 45 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

 

ART. 46 - Attività finanziaria del Comune

1 . Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

ART. 47 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al Ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto: i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

 

ART. 48 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, l 'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

 

ART. 49 - Rendiconto della gestione

1. Fatti gestionali sono rilevati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il con to economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

 

ART. 50 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servi zi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

 

ART. 51 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che in fluiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori fu nazioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del D.L.vo 3 Febbraio 1993 n. 29.

 

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

ART. 52 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell’ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della gestione.

2. In questo contesto, viene ulteriormente rafforzato il processo di avvicinamento del corpo sociale all’attività dei pubblici poteri, in modo da consentire un'attiva partecipazione popolare alle decisioni di chi amministra.

3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate dì tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di singoli o gruppi su specifici problemi.

 

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

 

ART. 53 -  Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali, anche a mezzo di istanze o interrogazioni.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione diretta, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi che garantiscano una idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno delle stesse e rimettere le proprie conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

 

ART. 54 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 43 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere comunale può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 

ART. 55 - Proposte

1. N. 75 cittadini elettori e residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire, attraverso la competente Commissione consiliare, i proponenti dell'iniziativa tramite il primo firmatario entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta e deliberare in merito.

 

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

 

ART. 56 - Principi generali

1. II Comune valorizza le autonome realtà associative di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dall'apposito regolamento, l'accesso ai dati di cui in possesso l 'Amministrazione e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. Il Comune può farsi direttamente promotore di forme di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

3. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

 

ART. 57 - Associazioni

1. La Giunta comunale cura i rapporti con le associazioni che operano nel territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

3. Il Comune può promuovere convenzioni che valorizzino le potenzialità progettuali ed operative delle associazioni nell'interesse generale della comunità, nel rispetto dei criteri stabiliti dai regolamenti del presente Statuto.

 

ART. 58 - Organismi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari attività può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le funzioni, le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione le modalità di acquisizione delle risorse e la loro gestione.

 

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

 

ART. 59 - Referendum

1. La popolazione locale può essere chiamata ad esprimersi preventivamente su scelte e su orientamenti dell'Amministrazione comunale, su proposte concernenti aspetti di rilievo della realtà locale, sull'abrogazione di deliberazioni già adottate.

2. Sono previsti referendum consultivi, propositivi o finalizzati all'abrogazione di atti deliberativi della Giunta e del Consiglio in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative e vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
Il 15% degli elettori
Il Consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione, prevedendo la costituzione di un apposito organismo di garanzia.

6. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.

 

ART. 60 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

 

ART. 61 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 

ART. 62 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

 

ART. 63 - Difensore civico

1. Il Comune può prevedere il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale.

2. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico tra persone di qualificata esperienza giuridico-amministrativa. Valgono le incompatibilità per la nomina a Consigliere comunale; inoltre è esclusa la nomina per chiunque ricopra la carica di parlamentare, Consigliere regionale, provinciale, comunale, Assessore comunale non Consigliere, membri di Unità Sanitarie Locali. È anche prevista incompatibilità per chi presti collaborazione professionale o comunque commerciale con il Comune nonché chi abbia rapporti di parentela o affinità con Amministratori, Segretario e dipendenti del Comune. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali viene persa la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità, tale decadenza è pronunciata dal Consiglio. Per gravi inadempienze può essere revocato l’incarico con delibera consiliare.

3. Le prerogative del difensore civico prevedono che lo stesso possa intervenire presso l'amministrazione Comunale, le aziende speciali o le istituzioni per verificare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare svolgimento e che gli atti siano correttamente emanati. Per tali scopi può avere accesso alla documentazione d'ufficio e chiedere chiarimenti ai responsabili di tali procedimenti. Acquisiti gli elementi necessari il difensore civico informa il soggetto che ne ha richiesto l’intervento e sollecita gli organi competenti ad intervenire qualora fossero rilevate disfunzioni o carenze. L'Amministrazione è tenuta a motivare il proprio atto che non tenga conto di rilievi specifici sollevati dal difensore civico. Il difensore civico predispone entro il primo trimestre relazione sull’attività dell’anno precedente, riferita all’Ente interessato, la trasmette al Sindaco che la inserisce nella prima discussione nei contenuti.

4. L'Amministrazione mette a disposizione del difensore civico tutti i mezzi di cui dispone, intesi come personale e strutture, per consentire allo stesso di svolgere la propria funzione, compatibilmente con il buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

5. La misura del compenso spettante al difensore civico e le modalità di erogazione saranno stabilite nella delibera di nomina, che fissa anche la durata dello stesso.

 

TITOLO IV - FUNZIONE NORMATIVA

 

ART. 64 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l’iniziativa da parte di almeno 300 cittadini elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, son o sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

 

ART. 65 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) In tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, nelle forme stabilite per il diritto di accesso.

6. I cittadini possono proporre modifiche, anche parziali, nelle forme previste per le petizioni.

 

ART. 66 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 18 Agosto 2000 n. 267, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

ART. 67 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano, compatibili con la legge e lo Statuto. Eventuali future modifiche del presente Statuto verranno adottate nelle forme previste dalla legge.

statuto1
16-02-2024

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