Autocertificazioni

Ultima modifica 2 febbraio 2022

Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 2 e 46 del DPR n. 445/2000. Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. La firma non deve essere autenticata. I certificati emessi dal Comune non sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione eccetera) e con i privati gestori di pubblici servizi. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183/2011: accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Si possono autocertificare

  • dati anagrafici e di stato civile; data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • paternità/maternità
  • separazione o comunione dei beni
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • situazione reddituale, economica e fiscale
    - reddito
    - situazione economica
    - assolvimento obblighi contributivi
    - possesso e numero di codice fiscale
    - possesso e numero di partita IVA
    - altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria
    - carico familiare
  • titolo di studio, qualifiche professionali
    - titolo di studio
    - qualifica professionale
    - titolo di specializzazione
    - titolo di abilitazione
    - titolo di formazione
    - titolo di aggiornamento
    - titolo di qualifica tecnica
    - esami sostenuti
    - appartenenza a ordini professionali
    - qualità di studente
    - stato di disoccupazione
    - qualità di pensionato e categoria di pensione
  • posizione giuridica
    - legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche
    - tutore
    - curatore
    - non aver riportato condanne penali
    - non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico
    - non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
    - amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
    - non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
  • altri dati
    - posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare
    - iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
    - iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
    - stato di disoccupazione

Possono utilizzare le autocertificazioni

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia

Accettare le autocertificazioni

  • è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le imprese esercenti pubblici servizi
  • è facoltativo per i privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc..) che possono riceverla solo se hanno il consenso dell’interessato al controllo dei dati presso l’Amministrazione che li detiene.

Cosa occorre
E’ possibile stampare, previa autenticazione, autocertificazioni on line precompilate oppure scaricare la modulistica

Non si possono autocertificare i contenuti relativi a

  • Certificati medici/sanitari
  • Certificati veterinari
  • Certificati di origine
  • Certificati di conformità CE
  • Certificati di marchi o brevetti

Diritti del cittadino
Accettare le autocertificazioni è un obbligo dell’Ente Pubblico e per i Gestori di Pubblici Servizi. Il rifiuto da parte di un impiegato della Pubblica Amministrazione di accettare un’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Controlli
La Pubblica Amministrazione che riceve un’autocertificazione è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto. Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Costi
Le autocertificazioni sono sempre gratuite.


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